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Biotestamento, sì al consenso informato

24 aprile 2017

Via libera della Camera all’articolo 1 della proposta di legge sul testamento biologico.

L’articolo rappresenta uno dei capisaldi dell’intero provvedimento e disciplina il consenso informato. Ma, soprattutto, grazie anche alle modifiche apportare durante l’esame in Aula, prevede che il paziente puo’ rifiutare anche l’idratazione e la nutrizione artificiali. Esonera il medico da ogni responsabilita’ derivante dalla scelta del paziente di non sottoporsi a terapie, ma gli riconosce la possibilita’ di essere obiettore di coscienza e, quindi, di rifiutarsi ad esempio di staccare la spina. L’articolo e’ stato approvato a larga maggioranza: 326 i voti favorevoli.
L’articolo 1, innanzitutto, fissa i principi base della legge sul testamento biologico e dispone che la presente legge tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignita’ e all’autodeterminazione. Il testo dispone che nessun trattamento sanitario puo’ essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. E’ promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante e’ il consenso informato. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari e conviventi o compagni.

Il consenso informato e’ espresso in forma scritta. Ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, mediante strumenti informatici di comunicazione anche attraverso videoregistrazione o dispositivi che la consentano. E ancora: ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Nutrizione e idratazione artificiali sono trattamenti sanitari in quanto consistono nella somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari e, di conseguenza, possono essere rifiutati o sospesi.

No all’accanimento terapeutico.

E’ quanto dispone un emendamento approvato dall’Aula della Camera, presentato dal presidente della commissione Affari sociali e poi riformulato, che disciplina la “Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole delle cure, e dignita’ nella fase finale della vita”.
Con il via libera all’emendamento (240 i voti favorevoli) si aggiunge un articolo al testo della legge, che recita: “Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, e’ sempre garantita un’appropriata terapia del dolore con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative.

Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico puo’ ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.

Source: www.corrierequotidiano.it

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