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Legittima difesa, ecco i confini della legge

15 marzo 2017

L’episodio di Lodi, dove un ristoratore ha sparato a un ladro uccidendolo, fa tornare sotto i riflettori il tema annoso della legittima difesa. Quali sono i limiti riconosciuti dalla legge italiana, oltre i quali da legittima difesa si sconfina nell’omicidio? E quali sono le proposte di modifica della normativa attuale? Ecco una serie di domande e risposte.

Cos’è la legittima difesa?

In base al codice penale, articolo 52, la legittima difesa è una delle “cause di giustificazione”, cioè quelle situazioni che rendono lecito un comportamento normalmente qualificato come reato. Oltre alla legittima difesa si può citare ad esempio il consenso dell’avente diritto: tagliare una gamba a un essere umano è un reato, ma se il paziente dà il consenso al medico per l’amputazione ovviamente quest’ultimo non rischia il carcere.

Qunando è prevista e quando si parla di eccesso di difesa?

In base all’attuale articolo 52 del codice penale, perché ci sia legittima difesa servono una serie di requisiti, in particolare: l’esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui)

  • la necessità della difesa
  • l’attualità del pericolo
  • l’ingiustizia dell’offesa
  • il rapporto di proporzione tra difesa e offesa

Il pericolo di un furto, per tornare all’attualità, è decisamente meno grave in proporzione di una risposta che può essere letale come uno sparo.

Cosa succede se la proposta è ‘sproporzionata’?

Se si viola la proporzionalità si cade nell’articolo 55, che punisce l’eccesso colposo nell’utilizzo delle cause di giustificazione. Questo è comunque un “trattamento di favore” per chi eccede: la vittima di un furto che, eccedendo, uccida un ladro, invece di essere processato per omicidio volontario viene processato per omicidio colposo, punito meno severamente. La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di proporzionalità non è rigido, ma viene considerato in base a tutte le circostanze intervenute in concreto, oltre che dalla considerazione che l’aggressore ha diritto a una tutela minore rispetto all’aggredito.

Ci sono proposte per ampliare il diritto di difesa?

E’ depositata alla Camera dal 18 febbraio 2015 una proposta di legge della Lega Nord, primo firmatario Nicola Molteni, che vuole aggiungere all’articolo 52 un ultimo comma che recita: “Si presume, altresì, che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più persone riunite, in un’abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

In sostanza, si interviene sul “rapporto di proporzionalità”, che come detto è uno degli elementi cruciali per valutare la legittima difesa. Come evidente, l’aggiunta del comma non cancella il reato di eccesso di legittima difesa – previsto dall’articolo 55 del codice penale – ma disciplina un tipo di casi molto particolari: quella di chi reagisca all’effrazione di una persona mascherata o di più persone, che con minaccia delle armi o con violenza entrano in casa o nel luogo di lavoro dell’agente (colui che agisce, reagendo). Insomma, anche se passasse una legge del genere, sparare a un ladro mentre si arrampica per una grondaia o mentre scappa resterebbe reato di eccesso colposo di legittima difesa (se non, a seconda delle circostanze, omicidio volontario).

Questa proposta della Lega Nord è comunque andata in soffitta a marzo 2016. Sul tema è invece passata, grazie a un emendamento del Pd, una modifica dell’articolo 59, che al quarto comma disciplina l’errore sulle cause di giustificazione. In base alla nuova proposta del Pd si aggiungerebbe un nuovo comma, il quinto, che recita: “Nei casi di cui all’articolo 52, secondo comma, la colpa dell’agente è sempre esclusa se l’errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto”.

Il precedente del 2006

Il secondo comma dell’articolo 52 a cui fa riferimento la proposta del Pd è stato introdotto nel 2006, e lo fu proprio per volontà della Lega Nord. Prevede che in caso di violazione di domicilio o di luogo di lavoro, se l’aggredito reagisce sparando o in altro modo per difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non c’è desistenza (fuga) e anzi c’è pericolo di aggressione, la reazione è proporzionata. Se intorno alla questione si era scatenata la bagarre politica, nel concreto esercizio della giustizia è cambiato molto poco perché nella giurisprudenza il criterio di proporzionalità è rimasto.

Source: agi.it/cronaca

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