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Nasce il registro delle lobby. Chi può iscriversi e come funziona

10 marzo 2017

Lobbisti avvisati: scatta il regolamento della Camera che disciplina la loro attività nel palazzo. Approvato circa un anno fa, e precisamente il 26 aprile del 2016, il regolamento dell’attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati da oggi, 10 marzo, entra in vigore. Sono quindi operative le modalità di attuazione e applicazione del regolamento stesso, che prevede innanzitutto la predisposizione di un registro dei lobbisti. I quali, d’ora in avanti, non possono più circolare liberamente per Montecitorio, soprattutto non possono più stazionare davanti alle Commissioni, come accade da sempre durante l’esame della legge di Bilancio, ma è riservato loro uno spazio apposito.

Le regole per diventare lobbista

I lobbisti sono tenuti a rispettare le nuove norme anche se si tratta di ex parlamentari – qualora intendano svolgere attività di lobby – e gli ex ministri o componenti dell’esecutivo, ma possono chiedere l’iscrizione al registro solo se è trascorso almeno un anno dal termine del loro mandato. Tra gli impedimenti, l’aver subito negli ultimi dieci anni condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio. Il regolamento non prevede però sanzioni specifiche per i trasgressori, se non la sospensione o cancellazione dal registro.

Curiosità da sottolineare: né la parola ‘lobby’ né tantomeno il termine ‘lobbistì compaiono mai nel regolamento o nelle successive norme attuative.

Leggi anche: Lobby, regole ancora in alto mare. Promosso il Mise

Cosa dispone il regolamento dell’attività di lobby

  • Registro dei lobbisti: L’attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati presso le sue sedi è regolata secondo i principi di pubblicità e di trasparenza. E’ istituito a tal fine presso l’Ufficio di Presidenza un registro dei soggetti che svolgono professionalmente attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei deputati. Il registro è pubblicato sul sito internet della Camera ed è puntualmente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute.
  • Chi sono i lobbisti: per attività di rappresentanza di interessi si intende ogni attività svolta professionalmente nelle sedi della Camera dei deputati attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei deputati. Non costituiscono invece attività lobby le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.
  • Il registro e chi può iscriversi: possono chiedere l’iscrizione sia persone fisiche che giuridiche, ma devono indicare l’attività di lobby che si intende svolgere e soprattutto devono indicare i soggetti che intendono contattare. Per iscriversi bisogna essere maggiorenni, non aver subito, nell’ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica o il patrimonio; godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici; non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi cariche di governo nè aver svolto il mandato parlamentare. La medesima disciplina si applica anche ai parlamentari cessati dal mandato ove intendano svolgere attività di lobby. Possono iscriversi le organizzazioni sindacali e datoriali, le organizzazioni non governative, le imprese, i gruppi di imprese e le aziende, i soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi, le associazioni professionali, le associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi, le associazioni di consumatori. Il Collegio dei Questori sovrintende alla tenuta del registro, alla sua pubblicazione sul sito internet della Camera e alle procedure di iscrizione e svolge le attività istruttorie e di verifica.
  • Accesso a Montecitorio e locali ad hoc per lobbisti:  Ai soggetti iscritti nel Registro è rilasciato, entro venti giorni dall’iscrizione, un titolo di accesso alle sedi della Camera, di durata annuale. è escluso l’accesso dei lobbisti al Transatlantico e agli spazi antistanti le aule delle Commissioni e degli altri organi parlamentari durante lo svolgimento dei rispettivi lavori. Ai lobbisti è riservato un apposito locale dotato di attrezzature informatiche. Tale locale è predisposto per consentire di seguire lo svolgimento dei lavori parlamentari attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, il canale satellitare e la web tv. Tuttavia, per il momento, in sede di prima applicazione, e in via sperimentale, il locale sarà reso disponibile in occasione dell’esame di provvedimenti di particolare rilievo, secondo modalità disciplinate dal Collegio dei Questori.
  • Relazione annuale su attività svolta: Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel registro sono obbligati a presentare alla Camera una relazione sull’attività svolta, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi perseguiti e dei soggetti nel cui interesse l’attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute, nonchè dei dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all’attività. L’Ufficio di presidenza della Camera può disporre verifiche sulle relazioni presentate dai soggetti esercenti l’attività di rappresentanza di interessi iscritti nel registro, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni in merito. Le relazioni sono tempestivamente pubblicate sul sito internet della Camera.
  • Sanzioni: la violazione degli obblighi previsti per i lobbisti comporta la cancellazione dal Registro con divieto di richiedere l’iscrizione per un periodo fino a cinque anni, ovvero la sospensione dall’iscrizione al Registro per un periodo fino a un anno. Le sanzioni sono irrogate dall’Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio, che svolge a tal fine gli opportuni accertamenti, ivi compresa, se la ritiene necessaria, l’audizione del soggetto. Il Collegio svolge l’istruttoria nel termine di due mesi. Delle sanzioni sarà data pubblicità sul sito internet della Camera per un periodo corrispondente alla loro durata. Se l’Ufficio di Presidenza accerta che l’iscrizione di un soggetto è avvenuta sulla base di dichiarazioni false ne dispone la cancellazione dal Registro con divieto di richiedere l’iscrizione per un periodo fino ad un massimo di cinque anni. Ai soggetti non iscritti nel Registro che risultino ad altro titolo in possesso di autorizzazioni permanenti di accesso alle sedi della Camera è vietato lo svolgimento delle attività di lobby nei confronti dei membri della Camera dei deputati.

Per approfondire:

Source: agi.it/politica

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