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Airbnb: nuove regole fiscali per chi affitta casa per brevi periodi. Istruzioni e scadenze

 

Cosa si intende per “affitto breve” e cosa cambierà

Innanzitutto i destinatari delle istruzioni comunicate sono coloro che stipulano contratti di affitto non superiori a 30 giorni al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. La manovra correttiva 2017 (Decreto legge n. 50/2017) prevede che, ai redditi che derivano da questi contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017, si applichino in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

L’opzione può essere esercitata anche per i redditi derivanti da contratti di sub locazione o di concessione in godimento oneroso dell’immobile da parte del comodatario.

Chi dovrà rispettare gli adempimenti

I destinatari sono i soggetti che intervengono nella stipula dei contratti di locazione breve, sia tramite i canali tradizionali che attraverso la gestione di portali online. Questi soggetti devono trasmettere alle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile. Per i contratti relativi allo stesso immobile e stipulati dallo stesso locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.

Istruzioni e scadenze: come e quando trasmettere i dati

La predisposizione e la trasmissione dei dati deve avvenire attraverso i canali telematici dell’Agenzia, che pubblicherà le specifiche tecniche. Secondo una nota, i soggetti non residenti trasmettono i dati tramite una stabile organizzazione, se provvisti, o avvalendosi di un rappresentante fiscale, utilizzando gli stessi servizi dell’Agenzia. La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.

Ritenuta e obblighi di versamento

Gli intermediari operano la ritenuta del 21% sull’ammontare dei corrispettivi lordi, dovuti per i contratti di locazione breve, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario. La ritenuta va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca, o a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare. Gli intermediari devono inoltre certificare e dichiarare le ritenute operate.

Source: greenme.it

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