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Legittima difesa: rinvii e polemiche

Dopo circa due anni dall’avvio dell’iter alla Camera, due diversi rinvii dell’esame in Aula e forti polemiche politiche che hanno visto la Lega innalzare le barricate e scagliarsi contro il Pd.

Non si spengono i riflettori sull’ultima tragica vicenda nel lodigiano (con tanto di foto di Salvini con l’oste che ha sparato ed ucciso il ladro), la legittima difesa torna all’ordine del giorno dei lavori della commissione Giustizia. L’ampliamento delle ‘maglie’ della legittima difesa è un tema che divide fortemente non solo i partiti ma anche l’opinione pubblica e che vede la Lega tra i primi sostenitori della necessità di intervenire per modificare il codice penale.

Le diverse posizioni che hanno caratterizzato il dibattito sul provvedimento durante l’esame in commissione, tuttavia, hanno raggiunto i livelli di scontro, con un ‘blitz’ ad opera del Pd che ha modificato sostanzialmente il testo e che ha portato la Lega a ritirare la firma e a presentare una nuova proposta di minoranza. Così si è andati avanti con diversi stop and go fino all’approdo in Aula del provvedimento, a marzo di un anno fa, ma solo per poche ore.

Il mese successivo, aprile 2016, un nuovo rinvio, questa volta in commissione. Ed è da qui che ora si riparte, con l’esame di 4 testi: uno è quello originario, a prima firma Lega, che mira a modificare l’articolo 52 del codice penale. L’altro è il testo modificato dall’emendamento del Pd, il terzo è il testo nuovo presentato dalla Lega e l’ultima proposta è a firma Fratelli d’Italia.

Le proposte di Lega e Pd

Per il Carroccio la legittima difesa deve essere sempre riconosciuta a chi sorprende un ladro nella propria abitazione o nel proprio ufficio e, precisamente, la proposta di legge dispone che chiunque compie un atto “per respingere l’ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, in un’abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”. Sulla riforma in questione convergono i voti di Fratelli d’Italia e di una parte di Forza Italia.
C’è poi il testo modificato da un emendamento del Pd, che invece va ad incidere sull’articolo 59 del codice penale (“Circostanze non conosciute o erroneamente supposte”) e stabilisce che è sempre esclusa la colpa di colui che, legittimamente presente in un domicilio, usa un’arma legittimamente detenuta contro l’aggressore, se si verificano contemporaneamente due condizioni: se l’errore nel valutare la situazione di pericolo è conseguenza di “un grave turbamento psichico, e se è stato causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto”.

Cosa prevede attualmente la legge

la materia è regolata dall’articolo 52 del codice penale. In sostanza, per il codice non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Sussiste il rapporto di proporzione se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità; i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La disposizione si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

I requisiti della legittima difesa

  • L’esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui)
  • La necessita’ della difesa L
  • ‘attualita’ del pericolo
  • L’ingiustizia dell’offesa
  • Il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.
  • Già nel 2006 si e’ intervenuti con una modifica dell’articolo 52 del codice penale, introducendo la cosiddetta legittima difesa domiciliare (o legittima difesa allargata), ovvero il diritto all’autotutela in un domicilio privato oltre che in un negozio o un ufficio. In tali ipotesi, è autorizzato il ricorso a “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per la difesa legittima della “propria o altrui incolumita’” o dei “beni propri o altrui”.
  • Nel caso, invece, di difesa dei beni patrimoniali, è riconosciuta la legittima difesa solo se il ladro non desiste dall’azione illecita e se sussiste il pericolo di aggressione. In presenza di queste condizioni, vale una sorta di presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa.

Source: www.agi.it

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